Art. 1.
(Delega al Governo in materia di professioni intellettuali).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la disciplina delle professioni intellettuali e delle relative forme organizzative, nel rispetto delle competenze delle regioni, in coerenza con la normativa comunitaria in materia di libertà di accesso, limitando, a tutela della concorrenza, l'ambito delle attività riservate, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi indicati dalla presente legge. La delega comprende anche il coordinamento con la normativa vigente in materia di istruzione di secondo grado e universitaria, in particolare per quanto riguarda gli esami di Stato e l'accesso alle professioni.
      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati, salvo quanto previsto dagli articoli 5 e 6, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali e con il Ministro per le politiche comunitarie, nonché con il Ministro competente in relazione alla specifica attività svolta dai professionisti, e in particolare con il Ministro della salute per le materie di sua competenza, sentiti gli ordini professionali interessati, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni le province autonome

 

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di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro un mese dalla ricezione dei relativi schemi; decorso tale termine i decreti legislativi sono comunque emanati.
      3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere emanati decreti correttivi e integrativi, con le modalità di cui al comma 2, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi indicati dalla presente legge.
      4. Dall'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 3 non possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.